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Regesto

Art. 482 CC.
Testamento che impone al legatario, in caso di vendita di tutto o parte dell'immobile legato, l'obbligo illimitato nel tempo di dividere tra gli eredi proporzionalmente ai loro diritti l'eventuale incremento del valore di vendita.
Siccome la legge non prescrive limitazione nel tempo per siffatti oneri, detta limitazione è ammissibile in virtù del principio della libertà di disporre; essa non è contraria nè al diritto nè ai buoni costumi e obbliga il legatario vita natural durante, comunque fin tanto che fruisce dei vantaggi del legato.

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Articolo: Art. 482 CC