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Regesto

Vendita a trattative private nel fallimento (art. 256 LEF).
1. Natura giuridica della vendita a trattative private nel fallimento (consid. 4).
2. La vendita a trattative private dev'essere, in linea di principio, annullata laddove l'amministrazione del fallimento ha fornito su un elemento essenziale per la determinazione del prezzo un'informazione che non rifletteva in modo sufficientemente chiaro la situazione reale e che poteva indurre eventuali interessati all'acquisto a ritirare o comunque a ridurre la loro offerta (consid. 5).
3. In caso d'annullamento di una vendita a trattative private concernente un immobile, non incombe all'autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e di fallimenti d'invitare l'ufficio del registro fondiario ad annullare l'iscrizione e a ripristinare la situazione anteriore; spetta invece all'amministrazione del fallimento di promuovere la necessaria rettifica nel registro fondiario e di provvedere alla restituzione del prezzo di vendita (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 256 LEF