Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

1. Contratto di un mandatario con se stesso.
Quando vi sia conflitto tra gli interessi del mandante e quelli del mandatario, esso è ammissibile soltanto se il mandante l'abbia esplicitamente autorizzato o successivamente ratificato (consid. 4).
2. Prescrizione acquisitiva ordinaria (art. 661 CC) e straordinaria (art. 662 CC).
a) Un fondo non è intavolato nel "registro" a norma dell'art. 662 cp. 1 CC quando non sia intavolato nè nel registro fondiario federale nè in un registro provvisorio cantonale che ne fa le veci.
b) Se questa condizione non è adempiuta e non vi sono nemmeno i presupposti dell'art. 662 cp. 2 CC, solo la prescrizione acquisitiva decennale giusta l'art. 661 CC entra in considerazione (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 661 CC, art. 662 cp, art. 662 CC