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Regesto

Ricorso di diritto amministrativo in materia di registro fondiario.
Soltanto le decisioni prese dalle autorità cantonali di vigilanza nelle materie indicate all'art. 956 cpv. 2 CC possono essere impugnate con un ricorso di diritto amministrativo fondato sull'art. 99 I lett. c OG.

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Articolo: art. 956 cpv. 2 CC