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Regesto

Campo d'applicazione dell'art. 38 Tar LEF (tasse per la vendita a trattative private), in particolare nel fallimento (art. 56 della tariffa).
Tali tasse non devono essere riscosse per le vendite conchiuse durante il tempo in cui, nonostante il fallimento, l'azienda del fallito continua a essere esercitata.
Occorre tenerconto, in virtù dell'art. 10 della tariffa, della particolare attività che avrebbe svolta l'Ufficio dei fallimenti o l'amministrazione del fallimento.