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Regesto

Art. 85 lett. a OG; inammissibilità dell'iniziativa popolare "Wohnliche Stadt" presentata nel cantone di Basilea-Città.
1. Competenza del Parlamento cantonale a conferire al governo il mandato di procedere ad una pianificazione (consid. 4).
2. Un decreto del Gran Consiglio con cui s'incarica il governo di elaborare un'estesa pianificazione del traffico può costituire l'oggetto di un'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 28 della costituzione di Basilea-Città (consid. 5).
3. Compatibilità del contenuto dell'iniziativa popolare "Wohnliche Stadt" con il diritto federale e cantonale (consid. 6).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG