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Regesto

Trattato austro-svizzero del 7 dicembre 1875; DF 1961/1970 concernente l'acquisto di beni da parte di persone all'estero.
1. La violazione dell'art. 2 del Trattato austro-svizzero del 1875 non può essere fatta valere con ricorso al Consiglio federale ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 lett. b PAF (consid. 1).
2. La Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale è competente a conoscere anche d'una pretesa violazione di un trattato internazionale, allorchè questa è denunciata insieme con un'asserita violazione del diritto amministrativo federale (consid. 1).
Relazione tra il diritto internazionale e il diritto interno.
1. Salvo che egli abbia risolto consapevolmente di emanare una disposizione di diritto interno eventualmente in contrasto con il diritto internazionale, si deve presumere che il legislatore federale abbia voluto rispettare le norme dei trattati internazionali legittimamente conclusi. In caso di dubbio, il diritto interno va interpretato in modo conformo al diritto internazionale (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
2. Nel caso del DF 1961/1970, il legislatore federale è stato cosciente delle sue eventuali implicazioni in ordine al diritto internazionale. Tale decreto è quindi vincolante per il Tribunale federale ai sensi dell'art. 113 cpv. 3 CF (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 2 del