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Regesto

Art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 321 CP, art. 68 della legge sanitaria ticinese (LSan/TI); segreto professionale medico, disposizioni del diritto cantonale sull'obbligo di segnalazione degli operatori sanitari all'autorità di perseguimento penale, controllo astratto delle norme.
Portata del segreto professionale medico (consid. 3.2 e 3.3.1).
Consenso del paziente, liberazione dal segreto da parte dell'autorità di vigilanza e obblighi, rispettivamente diritti, di avvisare l'autorità quali eccezioni alla punibilità della rivelazione del segreto medico (consid. 3.3.2 e 3.3.3).
I Cantoni possono prevedere, anche dopo l'entrata in vigore del CPP, un obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 321 n. 3 CP da parte degli operatori sanitari al ministero pubblico (consid. 3.3.3 e 4). Esigenze che devono essere rispettate dalla normativa cantonale (consid. 3.4 e 3.5).
L'art. 68 cpv. 2 LSan/TI prevede un obbligo generale per gli operatori sanitari di segnalare al ministero pubblico ogni caso di malattia o di lesione per causa certa o sospetta di reato perseguibile d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o professione. Un obbligo di tale estensione svuota della sua sostanza il segreto medico e viola pertanto l'art. 321 CP (consid. 5).
L'art. 68 cpv. 3 LSan/TI obbliga inoltre gli operatori sanitari a segnalare al ministero pubblico ogni altro caso di reato perseguibile d'ufficio perpetrato da un operatore sanitario in relazione con la sua funzione o professione, riservato il segreto medico nel caso di un rapporto terapeutico. Considerata la punibilità dell'omissione della segnalazione, la descrizione della fattispecie penale non è sufficientemente precisa e delimitata. La disposizione viola l'esigenza di precisione del diritto penale (consid. 6.3).

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Articolo: art. 321 CP, Art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 321 n. 3 CP