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Regesto

Art. 122 cpv. 1 e 124 cpv. 1 CC; sopravvenienza di un caso di previdenza prima che la decisione del giudice delle assicurazioni relativa alla divisione delle prestazioni d'uscita sia divenuta esecutiva.
Il momento determinante per decidere se le prestazioni d'uscita debbano essere divise conformemente all'art. 122 cpv. 1 CC o se occorra fissare un'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC è quello della crescita in giudicato della pronunzia di divorzio, anche qualora il caso di previdenza si sia prodotto quando il giudice delle assicurazioni non aveva ancora effettuato la divisione (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 122 cpv. 1 CC, art. 124 cpv. 1 CC