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Regesto
Art. 12 lett. a LLCA; dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza; condizioni alle quali è ammissibile un'audizione privata di testimoni.
L'audizione privata di testimoni è compatibile con il dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza soltanto qualora tale audizione risulti oggettivamente necessaria, sia nell'interesse del mandante e venga condotta in modo da evitare qualsiasi influenza e da garantire l'assenza d'interferenze nell'accertamento dei fatti da parte del tribunale o dell'autorità inquirente (consid. 3).
contenuto
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tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 12 lett. a LLCA