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Regesto

Art. 957 segg., 960e cpv. 3 n. 1-4 CO; art. 28, 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 27 cpv. 1 e 2 lett. a LIFD; art. 10 LAID; giustificazione commerciale di accantonamenti forfettari per la riparazione di immobili commerciali.
Panoramica delle prescrizioni contabili commerciali (consid. 3.1) e fiscali (consid. 3.2).
In ottica fiscale, l'ammissione di accantonamenti per importanti lavori di riparazione si giustifica di principio solo quando: la manutenzione di immobili detenuti da un'impresa è stata in passato negletta; di questo fatto non è stato tenuto conto attraverso l'esecuzione di ammortamenti sufficientemente elevati; in futuro, occorrerà di conseguenza aspettarsi che lavori di risanamento complessivi comportino dei costi elevati che, in ragione di ammortamenti insufficienti, non saranno attivabili o lo saranno solo parzialmente. Inoltre, in casi in cui la manutenzione non è stata negletta, ma sono previste delle spese di miglioria attivabili, può rivelarsi a corto termine necessario considerare sul piano contabile gli investimenti corrispondenti già in una fase preparatoria dei lavori, attraverso la costituzione di un accantonamento (consid. 4).
Doveri di collaborazione e di chiarificazione, così come ripartizione oggettiva dell'onere della prova, in relazione alla giustificazione commerciale di accantonamenti; applicazione al caso concreto (consid. 5).
In ragione delle differenze di fatto e giuridiche tra la costituzione di un accantonamento e l'incremento del fondo di riparazione o di rinnovamento di una comunione dei comproprietari per piani, una violazione del principio della parità di trattamento dev'essere negata (consid. 6)

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referenza

Articolo: art. 27 cpv. 1 e 2 lett. a LIFD, art. 10 LAID