Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 22 cpv. 1 lett. b DIN: ammortamenti commerciali autorizzati nell'esercizio in forma commerciale di una fondazione.
1. Benché necessariamente iscritta nel Registro di commercio, la fondazione ordinaria ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio solo se esercita un'attività commerciale, industriale o d'altro genere in forma commerciale (consid. 2a).
2. Da un lato, le fondazioni obbligate a tenere dei libri di commercio sono soggette all'imposta sui profitti in capitale ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. d DIN; dall'altro, esse hanno diritto di procedere agli ammortamenti ammessi dal diritto fiscale ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 lett. b DIN (consid. 2b).
3. Nozione di esercizio commerciale; delimitazione rispetto alla semplice amministrazione di patrimonio. A quali condizioni una fondazione che dà in locazione gli immobili di sua proprietà può essere considerata come esercente un'attività commerciale ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 lett. b DIN (consid. 3, 4)?