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Regesto

Art. 9d tit. fin. CC, art. 206 cpv. 1 e 209 cpv. 3 CC; liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo.
Giusta l'art. 9d cpv. 1 tit. fin. CC il nuovo diritto matrimoniale è pure applicabile quando si deve esaminare il calcolo del diritto al compenso fra diverse masse di beni (art. 206 e 209 CC) con riferimento alla vendita di un fondo avvenuta prima del 1o gennaio 1988 (consid. 5b).
Poiché il calcolo del diritto al compenso ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 CC si basa sul valore venale al momento dell'alienazione, una reintegrazione secondo l'art. 208 CC è superflua (consid. 5c).
La prestazione lavorativa di un coniuge, che ha apportato un aumento di valore di un bene, giustifica un compenso corrispondente tra gli acquisti del predetto coniuge e la massa a cui il bene appartiene (consid. 6a).
Se il prezzo di acquisto è stato pagato con i beni propri e gli acquisti di un coniuge, l'assegnazione del fondo a una massa patrimoniale avviene secondo il principio del contributo preponderante; all'altra massa spetta un diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 3 CC. Se il finanziamento è pure avvenuto con un credito di terzi l'eventuale deprezzamento o plusvalore è da suddividere proporzionalmente fra le diverse masse coinvolte (consid. 6b).

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referenza

Articolo: art. 209 cpv. 3 CC, Art. 9d tit. fin. CC, art. 9d cpv. 1 tit. fin. CC, art. 206 e 209 CC seguito...