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Regesto
Art. 209 cpv. 3 CC e art. 211 CC; presa in considerazione e valutazione di determinati beni patrimoniali quale base di calcolo del diritto al compenso.
Colui che fa valere un diritto al compenso deve provarne il suo fondamento fattuale (consid. 3).
Non viola il diritto federale considerare e valutare uno studio medico quale un unico bene patrimoniale nel calcolo del diritto al compenso (consid. 4).
Il valore venale di un fondo edificato è da stabilire con una combinazione differenziata fra il valore reale e quello di reddito (consid. 5).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 209 cpv. 3 CC, art. 211 CC