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Regesto

Diritto dei discendenti comuni a ottenere informazioni dal coniuge superstite per quanto riguarda liberalità effettuate tra vivi dal defunto e provenienti dai suoi acquisti (art. 610 cpv. 2 CC).
Esigenza del valore di lite (art. 46 OG), qualora la richiesta d'informazioni è controversa (consid. 1b/cc).
In assenza di una reintegrazione fondata sul diritto matrimoniale (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), le liberalità effettuate dal defunto quand'era ancora in vita devono essere interamente prese in considerazione nel computo della sostanza fondato sul diritto successorio (consid. 2).
L'art. 610 cpv. 2 CC obbliga gli eredi a comunicarsi vicendevolmente tutto quello che da un punto di vista oggettivo può apparire idoneo a influenzare in un qualsiasi modo la divisione. Fra ciò si annoverano, indipendentemente dal regime dei beni fra i coniugi, le liberalità effettuate in vita dal defunto (consid. 3 e 4a).

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referenza

Articolo: art. 610 cpv. 2 CC, art. 46 OG, art. 208 cpv. 1 n. 1 CC