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Regesto
Art. 217 CP; trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Una decisione giudiziaria o una convenzione tra sposi non sono presupposti per applicare l'art. 217 CP. Permettono tuttavia di concretizzare gli obblighi di mantenimento e facilitano l'accertamento dei fatti nonché la prova dell'intenzione (consid. 2).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 217 CP