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Regesto

Art. 256c cpv. 3 CC; azione di contestazione; restituzione del termine per introdurre l'azione.
Vi sono gravi motivi quando il marito non aveva alcuna ragione sufficiente per dubitare della sua paternità; semplici dubbi che non si basano su indizi concreti non possono costituire il fondamento dell'azione (conferma della giurisprudenza relativa al diritto previgente). Poiché la restituzione del termine è in linea di principio ammissibile in modo illimitato nel tempo e che il nuovo diritto ha considerevolmente esteso il termine per introdurre l'azione, la nozione di "gravi motivi" dev'essere interpretata in modo restrittivo (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 256c cpv. 3 CC