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Regesto

Art. 21 cpv. 1 LPC; art. 1a cpv. 3 vLPC (abrogato a fine 2007); art. 13 cpv. 1 LPGA; art. 25 cpv. 1 e 2, art. 377 cpv. 1 e 2 CC; competenza per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.
Per le persone che vivono in una casa di cura o in uno stabilimento, il trasferimento del domicilio civile derivato ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 o 2 CC in un altro Cantone comporta una modifica della competenza territoriale delle autorità PC (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 377 cpv. 1 e 2 CC, Art. 21 cpv. 1 LPC, art. 13 cpv. 1 LPGA