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Regesto

Art. 88 OG; art. 4 cpv. 1 e 2, art. 54 Cost., imposizione uguale di coniugi e di persone che vivono in concubinato.
1. I coniugi sono legittimati a proporre ricorso di diritto pubblico contro una norma fiscale che li pregiudica rispetto ai concubini. La legittimazione ricorsuale non si riferisce al principio dell'uguaglianza tra i sessi (art. 4 cpv. 2 Cost.), dato che esso non è toccato (consid. 1).
2. Significato generale del precetto dell'uguaglianza di trattamento nel diritto fiscale (consid. 2).
3. Conseguenze per l'imposizione dei coniugi sgorganti dall'obbligo dell'uguaglianza di trattamento secondo l'art. 4 cpv. 1 Cost. (consid. 3) e dal diritto al matrimonio secondo l'art. 54 Cost. (consid. 5).
4. La legge tributaria del Cantone di Zurigo non soddisfa le esigenze dell'art. 4 cpv. 1 Cost. nella misura in cui, nell'imposizione di redditi elevati, pregiudica senza un motivo sostenibile i coniugi rispetto ai concubini (consid. 4).
5. Non va fatto luogo all'annullamento delle disposizioni impugnate poiché l'uguaglianza di trattamento non può essere realizzata ripristinando il diritto anteriore né mediante l'imposizione individuale di ognuno dei coniugi, bensì soltanto procedendo ad una modifica positiva della legge (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 54 Cost., art. 4 cpv. 1 Cost., Art. 88 OG, art. 4 cpv. 2 Cost.