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Regesto

Art. 8 cpv. 1 Cost.; § 85ter cpv. 2 della legge sociale del Cantone Soletta del 31 gennaio 2007; prestazioni complementari familiari.
Il § 85ter cpv. 2 della legge sociale del Cantone Soletta, che prevede un solo diritto alle prestazioni complementari familiari anche se entrambi i genitori adempiono le condizioni di concessione delle prestazioni, non viola il principio della parità di trattamento previsto all'art. 8 cpv. 1 Cost. (consid. 4 e 5).

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Articolo: Art. 8 cpv. 1 Cost.