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Regesto

Imputazione sul contributo per il mantenimento della prole di una rendita AI completiva per i figli concessa successivamente; diritto transitorio.
Dati i presupposti dell'art. 285 cpv. 2bis CC, i contributi per il mantenimento dei figli diminuiscono per legge nella misura dell'ammontare delle rendite AI completive per i figli erogate dal 1o gennaio 2000 (consid. 2a e 3). Le rendite AI completive per i figli versate fino alla fine del 1999, che non sono state considerate nel quadro della determinazione del mantenimento del figlio, sono dovute giusta l'art. 285 cpv. 2 CC in aggiunta ai contributi alimentari; questo cumulo cessa unicamente con la modifica dei contributi per il mantenimento della prole nell'ambito della procedura prevista dall'art. 286 cpv. 2 CC (consid. 2b, 4-6). Rimane riservato il divieto dell'abuso di diritto (consid. 8b).

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referenza

Articolo: art. 285 cpv. 2bis CC, art. 285 cpv. 2 CC, art. 286 cpv. 2 CC