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Regesto

Art. 131a cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC; legittimazione passiva nell'azione di modifica del mantenimento del figlio in caso di anticipo del contributo da parte dell'ente pubblico; oggetto della surrogazione; l'ente pubblico che anticipa i contributi non possiede, per motivi di diritto sostanziale, la legittimazione passiva (cambiamento della giurisprudenza).
Riepilogo della giurisprudenza finora vigente (consid. 2). Opinioni dottrinali (consid. 3). Considerandi dell'impugnata decisione (consid. 4). Argomenti ricorsuali (consid. 5). La questione di una sostituzione di parte è priva di oggetto (consid. 6.1). Funzione ancillare del diritto procedurale (consid. 6.2). Nessun indizio legislativo a favore di un trasferimento all'ente pubblico del diritto di base al mantenimento in caso di surrogazione (consid. 6.3). Nessun pericolo per gli interessi dell'ente pubblico (consid. 6.4). Interpretazione teleologica dell'art. 289 cpv. 2 CC (consid. 6.5). Diritto alla diffida ai debitori quale diritto accessorio trasferito (consid. 6.6). L'ente pubblico è unicamente surrogato nei singoli contributi di mantenimento effettivamente anticipati; le parti alla procedura di modifica del mantenimento sono quindi il figlio o il suo rappresentante e il debitore alimentare (consid. 6.7). La legittimazione attiva per i contributi effettivamente anticipati passa tuttavia all'ente pubblico (consid. 6.8). Presupposti per un cambiamento della giurisprudenza, qui riuniti (consid. 7).

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Articolo: Art. 131a cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC, art. 289 cpv. 2 CC