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Regesto

Art. 131a cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC; nell'azione di modifica del mantenimento del figlio è anche per motivi di diritto procedurale che l'ente pubblico, che anticipa i contributi, non possiede la legittimazione passiva (cambiamento della giurisprudenza).
Considerandi dell'impugnata decisione (consid. 3). Argomenti ricorsuali (consid. 4). Motivi per cui una legittimazione passiva esclusiva dell'ente pubblico che anticipa i contributi o una sua legittimazione passiva congiunta con il figlio non è possibile sotto il profilo procedurale (consid. 5). Riepilogo della posizione giuridica - sotto il profilo sostanziale - esposta nella DTF 148 III 270 (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 148 III 270

Articolo: Art. 131a cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC