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Regesto
Art. 51 cpv. 1 LAI, art. 90 cpv. 2 e 3 OAI .
L'assicurazione per l'invalidità deve assumere anche le spese di trasporto per mezzo di un veicolo a motore privato, quando l'uso dei trasporti pubblici è possibile e ragionevolmente esigibile da parte dell'assicurato, ma tale non è il caso per la persona, la quale, considerate le circostanze concrete, deve necessariamente accompagnare l'invalido.
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 51 cpv. 1 LAI,