Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 51 cpv. 1 LAI, art. 90 cpv. 2 e 3 OAI.
L'assicurazione per l'invalidità deve assumere anche le spese di trasporto per mezzo di un veicolo a motore privato, quando l'uso dei trasporti pubblici è possibile e ragionevolmente esigibile da parte dell'assicurato, ma tale non è il caso per la persona, la quale, considerate le circostanze concrete, deve necessariamente accompagnare l'invalido.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 51 cpv. 1 LAI, art. 90 cpv. 2 e 3 OAI