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Regesto
Art. 135 CPP; retribuzione del difensore d'ufficio.
L'art. 135 cpv. 1 CPP disciplina la retribuzione del difensore d'ufficio con un rinvio alla tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Se tale regolamentazione prevede un compenso orario ridotto, esso si applica a prescindere dall'esito del procedimento (consid. 2).
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italiano
referenza
Articolo: Art. 135 CPP, art. 135 cpv. 1 CPP