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Regesto

Art. IV par. 2 della Convenzione di Nuova York; requisito della traduzione della sentenza arbitrale estera nel quadro del riconoscimento e dell'esecuzione.
I requisiti formali posti dall'art. IV della Convenzione di Nuova York non vanno applicati rigorosamente ed un'applicazione troppo formalistica di tale disposizione va evitata. Nelle circostanze attuali si può partire dal presupposto che i tribunali, di regola, non debbano ricorrere ad una traduzione delle sentenze arbitrali redatte in lingua inglese (consid. 4 e 5).