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Regesto

Art. 70 cpv. 4 lett. b, prima e seconda parte della frase, LIFD nella versione del 23 marzo 2007; requisiti della riduzione per partecipazioni in presenza di un'alienazione parziale al di sotto del dieci per cento.
La riduzione per partecipazioni alla quale le società di capitali o le società cooperative possono pretendere quando realizzano un utile in capitale al momento dell'alienazione di diritti di partecipazione presuppone, cumulativamente, che la parte alienata sia stata detenuta per almeno un anno e che la quota di partecipazione e quella minima di alienazione ammontino almeno al dieci per cento. Se la partecipazione alienata è al di sotto del dieci per cento, la riduzione per partecipazioni entra in considerazione soltanto se, almeno una volta in precedenza, vi è stata un'alienazione di più del dieci per cento (prima parte della frase) e se le condizioni poste dalla seconda parte della frase della norma sono ugualmente date (consid. 4.2-4.5). È inevitabile che l'importo soglia comporti conseguenze fiscali diverse (consid. 4.6).