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Regesto a

Art. 105 cpv. 3 LIFD; competenza territoriale per il prelievo dell'imposta quando la sede e l'amministrazione effettiva della persona giuridica non coincidono.
Sebbene nelle relazioni intercantonali il luogo dell'amministrazione effettiva costituisca il domicilio fiscale principale, nell'ambito dell'art. 105 cpv. 3 LIFD esso non prevale automaticamente su quello della sede. I Cantoni interessati devono concordarsi sul luogo del prelievo dell'imposta federale rivolgendosi, se del caso, all'Amministrazione federale delle contribuzioni (consid. 2.3.1-2.3.7).

Regesto b

Art. 52 cpv. 3 LIFD; art. 20 cpv. 1 LAID; portata dell'assoggettamento illimitato delle persone giuridiche; particolarità delle imprese di trasporto aereo internazionali.
Gli utili delle imprese di trasporto aereo internazionali gestite da persone giuridiche con sede in Svizzera e stabilimenti d'impresa all'estero devono essere delimitati secondo il metodo oggettivo e non per quote (lacuna della legge nell'art. 52 cpv. 3 LIFD; consid. 3.1-3.8). È imponibile in Svizzera ciò che rimane dopo avere dedotto i risultati degli stabilimenti d'impresa all'estero (consid. 3.9). Soltanto gli utili che non sono direttamente legati alla gestione dei mezzi aerei e che non appaiono quali semplici attività accessorie vengono attributi agli stabilimenti d'impresa all'estero (consid. 3.10). Nella misura in cui il Cantone ha ripreso nella propria legislazione tributaria la regolamentazione dell'art. 52 cpv. 3 LIFD, quanto vale per l'imposta federale diretta vale anche per l'imposta cantonale, conformemente al principio dell'armonizzazione verticale (consid. 4.2). Al fine di definire l'imposta sul capitale è arbitrario attribuire la metà del tempo di volo agli Stati ove si trovano gli stabilimenti d'impresa poiché la maggior parte del medesimo non viene generalmente effettuato nel o sopra il territorio di questi Stati (consid. 5.1.5).

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Articolo: Art. 52 cpv. 3 LIFD, Art. 105 cpv. 3 LIFD, art. 20 cpv. 1 LAID