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Regesto

Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti (contratto di compravendita dal contenuto inveritiero).
Un contratto stipulato nella forma scritta semplice, il cui contenuto è menzognero, non può in linea di principio costituire un falso ideologico in documenti, in quanto non fruisce di un'accresciuta credibilità, non sussistendo garanzie particolari che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà reale (conferma della giurisprudenza; consid. 1.1 e 1.2).
Applicazione nel caso concreto (consid. 1.2). Il fatto che il documento sia stato redatto dal fiduciario del venditore non è sufficiente a conferirgli l'accresciuta credibilità esatta dalla giurisprudenza (consid. 1.2.4).
Il contratto di compravendita simulato non costituisce un falso ideologico in documenti per il solo fatto che era destinato a ingannare la moglie del venditore nell'ambito della liquidazione del loro regime matrimoniale (consid. 1.2.5-1.2.7).

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referenza

Articolo: Art. 251 n. 1 CP