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Regesto

Art. 153 e 151 vCC; modifica di una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento.
Nell'ambito della modifica della sentenza di divorzio in base alle norme del diritto previgente rimane applicabile la regola secondo cui, per la determinazione del minimo esistenziale del diritto di famiglia, l'onere fiscale corrente va aggiunto al minimo vitale del diritto esecutivo (consid. 4a).