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Regesto

Riduzione di una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento in seguito al miglioramento della situazione economica del beneficiario (art. 151 cpv. 1 e art. 153 cpv. 2 CC).
1. Rilevanza del miglioramento, non prevedibile al momento del divorzio, della situazione economica del beneficiario (consid. 3a).
2. Una sufficiente previdenza per la vecchiaia quale presupposto per determinare il carattere duraturo del miglioramento (consid. 3b).
3. In che misura dev'essere ridotta una rendita destinata a compensare la perdita al diritto al mantenimento in seguito al miglioramento della situazione economica del beneficiario (consid. 4)?

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referenza

Articolo: art. 151 cpv. 1 e art. 153 cpv. 2 CC