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Regesto
Modificazione della sentenza di divorzio; riduzione di una rendita compensativa (art. 151 cpv. 1 e art. 153 cpv. 2 CC ).
Una rendita ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può, in linea di principio, essere ridotta anche in caso di miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario (cambiamento della giurisprudenza); occorre nondimeno che tale miglioramento sia considerevole e che la nuova situazione sia, secondo quanto possa essere ragionevolmente previsto, duratura; inoltre, la domanda di riduzione può essere accolta soltanto se il miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario non era prevedibile al momento del divorzio.
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regesto:
tedesco
francese
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referenza
Articolo:
art. 151 cpv. 1 e