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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost. nonché art. 53 cpv. 1 e art. 317 cpv. 2 in relazione con l'art. 227 cpv. 1 CPC; comunicazione di uno scritto contenente conclusioni mutate; rispetto del diritto della controparte di essere sentita.
Se una parte, in uno scritto posteriore al suo appello, amplia le sue conclusioni, il giudice che entra nel merito di queste deve fissare alla controparte un termine per rispondere. Se si limita a trasmettere lo scritto alla controparte per conoscenza, egli viola il suo diritto di essere sentita (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 227 cpv. 1 CPC