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Regesto

Art. 8 n. 2 CEDU, 66a cpv. 2 CP; espulsione, clausola del caso di rigore; esame dello stato di salute.
In funzione dello stato di salute dello straniero e delle possibilità di cura disponibili nel suo Stato di origine, la sua espulsione dal territorio svizzero potrebbe costituire un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP o risultare sproporzionata alla luce dell'art. 8 n. 2 CEDU. Incombe all'autorità che pronuncia l'espulsione di esaminarne la proporzionalità nel momento in cui la ordina, anche se ciò non esime l'autorità competente per l'esecuzione del rinvio dal verificare che siano ancora date le relative condizioni sul piano medico (consid. 9).

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referenza

Articolo: Art. 8 n. 2 CEDU, art. 66a cpv. 2 CP