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Regesto

Art. 308 cpv. 1 e 2 CC; curatela educativa.
Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita non va adottata una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 1 CC, bensì una curatela educativa limitata alla vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC (consid. 2.1-2.3 e 4.2).

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referenza

Articolo: Art. 308 cpv. 1 e 2 CC, art. 308 cpv. 1 CC, art. 308 cpv. 2 CC