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Regesto

Conversione in valuta legale svizzera di un credito stipulato in moneta straniera (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF).
Atteso che la conversione in valuta legale svizzera al corso dell'offerta delle divise del giorno della domanda d'esecuzione è una regola di ordine pubblico non vi è spazio per una scelta, che serve unicamente gli interessi del procedente, tra il corso al momento della domanda d'esecuzione ed il corso alla scadenza della pretesa (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF