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Regesto

Responsabilità dello Stato per l'attività dei medici negli ospedali; via di diritto; perdita di una chance.
Il ricorso in materia civile è proponibile contro le decisioni rese in applicazione del diritto pubblico cantonale che regola la responsabilità dell'ente pubblico per gli atti illeciti commessi dai medici impiegati presso gli ospedali pubblici (art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; art. 31 cpv. 1 lett. d RTF; consid. 2.1).
La ricezione nel diritto svizzero della teoria della perdita di una chance appare perlomeno problematica. Il rifiuto di far capo a questa teoria non configura pertanto un'applicazione arbitraria del diritto cantonale in materia di responsabilità dello Stato per le attività mediche (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: art. 72 cpv. 2 lett. b LTF