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Regesto

Art. 85 lett. a OG; ammissibilità dell'iniziativa popolare cantonale "per un progetto di stadio ragionevole".
Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro la decisione di convalida dell'iniziativa (consid. 1).
Rispetto delle competenze cantonali, unità della materia (consid. 3).
La modificazione del piano regolatore a meno di un anno dalla sua adozione viola l'art. 21 LPT (consid. 4).
L'iniziativa è ineseguibile nella misura in cui rimette in discussione lavori in via di ultimazione (consid. 5).
Il resto dell'iniziativa (riduzione del sussidio cantonale) non ha portata propria (consid. 6), di modo che l'iniziativa deve essere interamente invalidata.

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referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG, art. 21 LPT