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Regesto

Art. 9 Cost.; art. 85 cpv. 2 e art. 113 segg. LTF; art. 329d CO; art. 160C Cost./GE; Statuto del personale dei Trasporti pubblici ginevrini (TPG) del 1° gennaio 1999; regolamento d'applicazione dello statuto del personale dei TPG del 1° gennaio 1999.
Dipendente dei TPG che chiede il pagamento di un supplemento per ferie sulle indennità versate per lavoro notturno, del sabato, della domenica e dei giorni festivi in applicazione dei principi elaborati nella DTF 132 III 172 a proposito dell'art. 329d CO.
Inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico: il valore litigioso non è raggiunto e non si pone una questione di diritto d'importanza fondamentale, l'art. 329d CO potendosi qui applicare soltanto a titolo di diritto cantonale suppletivo (consid. 2).
Reiezione del ricorso sussidiario in materia costituzionale: non è arbitraria l'interpretazione, da parte del tribunale cantonale, del regolamento dei TPG secondo la quale quest'ultimo regola in maniera esaustiva la questione della remunerazione durante le ferie (consid. 6). Non è neppure arbitrario ritenere che il diritto cantonale della funzione pubblica possa scostarsi dagli standards minimi del CO in materia di contratto di lavoro (consid. 7).

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referenza

DTF: 132 III 172

Articolo: art. 329d CO, Art. 9 Cost., art. 160C Cost./GE