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Regesto

Art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, art. 60 cpv. 1 lett. b LPA/GE; legittimazione a ricorrere di un deputato al Gran Consiglio contro l'art. 3 della legge cantonale che regolamenta il Gran Consiglio ginevrino.
La semplice appartenenza a un'autorità non conferisce la legittimazione a ricorrere fondata sull'art. 60 cpv. 1 lett. b LPA/GE (nozione corrispondente a quella dell'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF); indipendentemente dalla sua appartenenza a un'autorità, un membro della stessa può presentare un ricorso astratto se dimostra l'esistenza di un rapporto particolarmente stretto e degno di protezione con l'oggetto del litigio (consid. 2.1).
Nella fattispecie, i deputati ordinari del Gran Consiglio si trovano in un rapporto particolarmente stretto con l'atto normativo impugnato, che riconosce il diritto di iniziativa parlamentare ai deputati supplenti e modifica così il numero delle persone abilitate ad avviare una procedura parlamentare. La legittimazione a ricorrere avrebbe dovuto essere riconosciuta loro (consid. 2.2).
Esame della giurisprudenza relativa al diritto di ricorso di un membro di un'autorità (consid. 2.3).