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Regesto
Art. 4 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU: Assunzione delle prove testimoniali.
Del diritto delle parti di assistere all'audizione dei testimoni. Qualora la deposizione di un teste sia fatta per iscritto, la parte ha il diritto di prendere conoscenza del contenuto di tale deposizione; su specifica richiesta, essa deve essere messa nella condizione di porre o far porre domande complementari ai testimoni.
contenuto
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francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU