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Regesto

Art. 308 cpv. 2 CC; curatela di paternità.
Quando la madre non sposata rifiuta di rivelare l'identità del padre, l'autorità di protezione dei minori deve in linea di principio nominare al figlio un curatore allo scopo di verificare se l'accertamento della filiazione paterna sia opportuno (consid. 2 e 3).

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Articolo: Art. 308 cpv. 2 CC