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Regesto
Art. 308 cpv. 2 CC; curatela di paternità.
Quando la madre non sposata rifiuta di rivelare l'identità del padre, l'autorità di protezione dei minori deve in linea di principio nominare al figlio un curatore allo scopo di verificare se l'accertamento della filiazione paterna sia opportuno (consid. 2 e 3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 308 cpv. 2 CC