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Regesto

Grave violazione dei buoni costumi e della decenza in luoghi pubblici (art. 19 del diritto penale del Cantone Appenzello Esterno), "escursionismo naturistico"; competenza legislativa dei Cantoni in materia di contravvenzioni di polizia (art. 335 cpv. 1 CP); esigenza di precisione del diritto penale (art. 1 CP); libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.); errore sull'illiceità (art. 21 CP); impunità per punizione priva di senso (art. 52 CP).
In virtù dell'art. 335 cpv. 1 CP i Cantoni possono punire l'"escursionismo naturistico" praticato in luoghi pubblici (consid. 3).
Una norma che commina una pena a chiunque "pubblicamente viola in modo grave i buoni costumi e la decenza" è sufficientemente precisa (consid. 4).
L'"escursionismo naturistico" può essere qualificato senza arbitrio come una grave violazione dei buoni costumi e della decenza (consid. 5).
La fattispecie non presuppone che l'autore si imbatta in persone lese nel loro senso della decenza dalla pratica dell'"escursionismo naturistico" (consid. 6).
Negata la violazione del diritto fondamentale alla libertà personale (consid. 7).
Negato l'errore sull'illiceità (consid. 8).
Nessuna impunità per punizione priva di senso (consid. 9).

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Articolo: art. 335 cpv. 1 CP, art. 19 del, art. 1 CP, art. 10 cpv. 2 Cost. seguito...