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Regesto

Diritto d'iniziativa popolare. Libertà di commercio e d'industria.
L'autorità chiamata a ordinare una votazione popolare su un'iniziativa è autorizzata a rifiutare di sottoporre al popolo un'iniziativa anticostituzionale o contraria al diritto federale (consid. 3).
Viola la libertà di commercio e d'industria (art. 31 CF) un'iniziativa popolare cantonale che tende alla promulgazione d'una legge che obbliga i datori di lavoro a pagare un salario orario minimo di 2 fr. a tutti gli operai, senza distinzione di età, di condizioni di famiglia, di formazione e di lavoro (consid. 4).