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Regesto
Art. 193 CC; protezione dei creditori in caso di liquidazione fra i coniugi.
Presupposti generali per l'applicazione e conseguenze giuridiche (consid. 4.2). Definizione degli atti giuridici che rientrano nella liquidazione fra i coniugi; i crediti alimentari non ne fanno parte (consid. 4.3) e nemmeno la ripresa di beni (consid. 4.4). Il momento determinante è quello del trasferimento dei valori patrimoniali (consid. 4.5).
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tedesco
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referenza
Articolo: Art. 193 CC