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Regesto

Realizzazione di un fondo in comproprietà gravato da diritti di pegno aventi per oggetto l'intero fondo (art. 73e, 73f, 106a RFF).
Ove il fallimento sia aperto contro un comproprietario del fondo e l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sia promossa contro un altro comproprietario, il fondo gravato da diritti di pegno aventi per oggetto l'intero fondo non può essere venduto all'incanto nel fallimento; la realizzazione dev'essere ordinata nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (consid. 1b).
Competenza della seconda adunanza dei creditori a ordinare la realizzazione (art. 243 cpv. 3 LEF).
La realizzazione di un fondo può, in linea di principio, aver luogo soltanto in base ad una decisione della seconda adunanza dei creditori (consid. 2).

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Articolo: art. 73e, 73f, 106a RFF, art. 243 cpv. 3 LEF