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Regesto

Art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS; art. 28 OAVS: Determinazione dei contributi dovuti da persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Conferma della giurisprudenza secondo cui la pensione alimentare versata all'ex coniuge dall'assicurato divorziato o separato non è deducibile dal reddito conseguito in forma di rendite (o dalla sostanza determinante) ai sensi dell'art. 28 OAVS.
L'evoluzione legislativa relativa al trattamento fiscale delle pensioni alimentari non giustifica un cambiamento di giurisprudenza.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 28 OAVS, Art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS