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Regesto

Art. 122 e 142 CC; art. 3,4 e 22 LFLP; art. 10 e 12 cpv. 1 OLP.
Se entrambi i coniugi divorziati sono affiliati a un istituto di previdenza, la prestazione di uscita da trasferire in seguito alla ripartizione deve essere versata in prima linea all'istituto di previdenza del coniuge avente diritto.
La parte creditrice non è tuttavia tenuta a trasferire al proprio istituto di previdenza un importo superiore a quello necessario per il riscatto della totalità delle prestazioni regolamentari.
Il saldo può essere trasferito al massimo a due istituti di libero passaggio.

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Articolo: Art. 122 e 142 CC, art. 3,4 e 22 LFLP, art. 10 e 12 cpv. 1 OLP