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Regesto
Art. 126 CC; momento a partire dal quale il contributo di mantenimento dopo il divorzio è dovuto.
Se il giudice delle misure cautelari ha condannato il debitore alimentare al pagamento di un contributo di mantenimento, il giudice del divorzio non può fissare il dies a quo del contributo di mantenimento a una data anteriore alla crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio (consid. 5.3).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 126 CC