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Regesto

Azione di paternità aperta da un Italiano di 35 anni, domiciliato in Svizzera, contro uno Svizzero domiciliato in Svizzera.
1. Diritto intertemporale. Benché l'azione sia stata aperta prima dell'entrata in vigore della LDIP, è applicabile questa nuova legge, poiché la nascita dell'attore non ha fino a oggi prodotto alcun effetto riguardante la sua filiazione naturale (art. 196 cpv. 2 LDIP) (consid. 4a).
2. L'art. 69 cpv. 1 LDIP, secondo il quale, per stabilire il diritto applicabile all'accertamento della filiazione, è determinante la data di nascita del figlio, ha per scopo di fissare nel tempo i criteri di collegamento dell'art. 68 LDIP (consid. 4b).
3. Il rinvio a un diritto straniero da parte della LDIP include tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, sono applicabili alla fattispecie, comprese le disposizioni di diritto internazionale privato del diritto straniero (consid. 4c).
4. Considerate la dottrina e la giurisprudenza italiane attuali, è unicamente applicabile alla fattispecie il diritto italiano, legge nazionale dell'attore (consid. 4d).
5. L'azione è ricevibile segnatamente perché, nel diritto italiano, l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale è imprescrittibile per quanto riguarda il figlio (consid. 4e).
6. Un diritto straniero che non prevede un termine per proporre un'azione di paternità non contrasta con l'ordine pubblico svizzero (mantenimento, nell'ambito della legislazione attuale, della giurisprudenza relativa al previgente art. 308 CC) (consid. 4f).
7. Accoglimento dell'azione di paternità in applicazione del diritto italiano (consid. 4g).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 196 cpv. 2 LDIP, art. 69 cpv. 1 LDIP, art. 68 LDIP, art. 308 CC